a) Perché si è sentita l’esigenza della la Marcatura CE?
b) cos'è la certificazione CE?
c) chi ne va soggetto?
d) quali direttive occorre soddisfare?
e) come lo si deve realizzare?
Di seguito cercheremo di dare una risposta a questi dubbi, precisando che le varie Direttive devono essere comunque interpretate e la pratica applicazione in casi specifici è vincolata a decisioni prese in merito dalla Commissione della Comunità.
a) Perché si è sentita l’esigenza della la Marcatura CE?
Innanzi tutto, per comprendere il significato della marcatura CE, occorre fare una breve premessa sui motivi che hanno portato alla definizione di tale sistema di regolamentazione della vendita dei prodotti.
L'obiettivo che la Comunità ha perseguito nelle tappe fondamentali per la realizzazione del Mercato Unico (Trattato di Roma (1957), Atto Unico (1986) ecc.) è stato quello di garantire la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi all'interno di un grande mercato, prescrivendo nello stesso tempo la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sicurezza e la protezione dell'ambiente e dei consumatori. Un primo ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo era costituito dalle barriere doganali, tecniche e legali esistenti tra i paesi membri che impedivano il libero scambio sia direttamente (barriere doganali) sia indirettamente (barriere tecniche e legali). Pertanto per poter attuare l' obiettivo primario occorreva:
1) armonizzare le norme tecniche utilizzate nei vari paesi onde evitare ai costruttori la necessità di costruire prodotti diversi a seconda del paese di destinazione;
2) armonizzare le procedure di importazione e autorizzazione alla vendita di beni che o per caratteristiche costruttive o di destinazione (luoghi e modi di utilizzo) erano regolamentati da leggi nazionali in quanto ritenuti "pericolosi";
3) fissare delle modalità di valutazione univoche del rispetto delle caratteristiche di sicurezza.
Le direttive emanate precedentemente al "Nuovo Approccio", eccetto la Direttiva Bassa Tensione che aveva anticipato le caratteristiche fondamentali delle nuove direttive, avevano trovato difficoltà pratiche di applicazione in quanto:
- continuavano a permanere legislazioni nazionali che regolamentavano l'autorizzazione alla messa in commercio degli apparecchi; tali legislazioni prevedevano procedure diverse da paese a paese sia per la designazione dell'ente competente di riferimento sia per la definizione dei requisiti tecnici degli apparecchi stessi.
- erano "statiche"; infatti riportando il riferimento ad una precisa norma tecnica o peggio ancora prescrivendo i requisiti tecnici necessari per le apparecchiature comprese nel campo di applicazione non prevedevano la naturale evoluzione del progresso tecnologico e scientifico con il conseguente rapido superamento di prescrizioni destinate in breve a divenire obsolete;
- non fissavano articolate modalità di certificazione, ma erano spesso basate sulla sola autocertificazione qualunque fosse l'apparecchiatura in oggetto ed il suo grado di pericolosità.
Per superare tali problemi, l'Unione Europea (allora Comunità Europea) ha affrontato in maniera sistematica la problematica della normazione e certificazione dei prodotti con la Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C136/01). La materia è stata poi ripresa in modo più organico e complessivo con la Risoluzione del Consiglio (1989) concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità.
L'idea di base è quella che le Direttive devono riportare i requisiti minimi (di principio) di sicurezza, rinviando alle norme tecniche armonizzate l'applicazione dei principi stessi ( Direttive Nuovo Approccio). L'applicazione delle norme tecniche rimane comunque facoltativa. L'applicazione delle norme tecniche armonizzate è presunzione di conformità ai requisiti essenziali; in alternativa il costruttore dove dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente a quello fissato dalle norme (in tal caso tale dimostrazione deve essere avallata da un Organismo Notificato). Si è così posto fine alla proliferazione di direttive particolari eccessivamente tecniche sui singoli prodotti evitando così di doverle aggiornare per adeguarle alla tecnica in continua evoluzione. D'altra parte il campo di applicazione delle direttive secondo il Nuovo Approccio viene ad essere rivolto a vaste categorie di prodotti.
b) cos'è la certificazione CE?
In merito alla valutazione della conformità per la marcatura CE lo stesso Consiglio, con la decisione del 13 dicembre 1990 ha previsto 9 diversi modelli di procedura (denominati "moduli") che si riferiscono sia alla fase di progettazione sia alla fase di produzione del prodotto.
I vari moduli differiscono sia nel grado di estensione della documentazione tecnica che il fabbricante deve sottoporre all'organismo notificato (ente cioè abilitato alla esecuzione dei controlli) per dimostrare la conformità della progettazione ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva CEE applicabile, sia il grado di estensione dei controlli e delle prove ad opera dell'organismo medesimo, sia ancora nel grado di estensione del sistema di qualità dell'azienda alle varie fasi del processo produttivo.
La marcatura CE altro non è, pertanto, che la dichiarazione palese di conformità ai requisiti della direttiva di riferimento.
c) chi ne va soggetto?
La risposta alla terza domanda, ovvero chi ne va soggetto? è tutti, cioè tutti i costruttori o gli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dall'apparecchio di illuminazione, all'elettrodomestico alla scheda elettronica al Personal Computer o al PLC ed azionamento per applicazioni industriali.
d) quali direttive occorre soddisfare?
La risposta alla quarta domanda, quali direttive occorre soddisfare? è già più difficoltosa, infatti esistono più direttive della Comunità Europea che devono essere soddisfatte per l'applicazione del marchio di conformità CE, ad esempio:
• Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336 +92/31 + 93/68)
• Direttiva sulla sicurezza elettrica dei prodotti (Bassa Tensione) (CEE 73/23 +93/68)
• Direttiva Macchine (CEE 89/392 + 91/368 + 93/044)
• Direttiva sulle apparecchiature terminali per Telecom etc. (CEE 92/263)
• Altre direttive specifiche
La definizione delle direttive (e quindi delle normative tecniche e relative prove da eseguire) dipende dal tipo di prodotto che si intende certificare. Diamo qui degli esempi: un elettrodomestico, come un apparecchio di illuminazione, dovrà soddisfare la direttiva EMC e quella sulla Sicurezza elettrica (Bassa Tensione); un calcolatore dovrà soddisfare la Direttiva EMC, quella sulla Sicurezza elettrica e se collegato a linee telefoniche, la Direttiva ITE; un'apparecchiatura industriale o macchinario dovrà soddisfare le Direttive EMC, le direttive Sicurezza Elettrica e le direttive Macchine.
e) come lo si deve realizzare?
A questo punto occorre definire la procedura che permette di arrivare alla marcatura CE, per rispondere alla domanda come la si deve realizzare? Come già accennato le procedure di certificazione sono diverse a seconda della direttiva e, in certi casi, a seconda del tipo di prodotto rientrante nel campo di applicazione di una direttiva. Ad esempio:
- Direttiva Macchine. In particolare la Direttiva Macchine (89/392 e successive modifiche ed integrazioni 91/368, 93/44 e 93/68) è una direttiva di tipo "Nuovo Approccio".
Per la procedura di certificazione la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'Allegato IV della direttiva le macchine ritenute più pericolose e quindi soggette all'intervento di un Organismo Notificato, ovvero di un ente riconosciuto, con decreto ministeriale, competente dal punto di vista tecnico e dotato di quei requisiti di imparzialità e riservatezza che devono essere posseduti da una parte terza. In particolare, mentre per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV e comprese nel campo di applicazione della direttiva è sufficiente una dichiarazione di conformità del costruttore, che comunque dovrà allestire un fascicolo tecnico in cui descrive come ha soddisfatto i requisiti essenziali della direttiva (modulo A di certificazione), per le macchine comprese nell'allegato IV il costruttore deve sottoporre la macchina all'esame di un Organismo Notificato. Se il costruttore ha seguito le norme armonizzate per la progettazione e realizzazione della macchina può scegliere, se sottoporre il modello della macchina all'esame dell'Organismo Notificato, se sottoporre solo il fascicolo tecnico all'esame dell'Organismo Notificato, se inviare il fascicolo tecnico all'Organismo Notificato che ne accuserà ricevuta e lo conserverà. Ovviamente ognuna di queste possibilità presenta costi diversi, ma anche livelli di garanzia diversi per il costruttore.
- Direttiva Bassa Tensione e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
La Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23 e CEE 93/68) si applica a tutti i prodotti elettrici/elettronici a tensione in corrente alternata compresa tra 50V e 1000V ed in corrente continua compresa tra 75 e 1500V). Tale direttiva prescrive che gli apparecchi devono essere sicuri relativamente ai pericoli elettrici, termici e di incendio. Questa direttiva non costituisce una novità in quanto è stata emanata nel 1973 dalla Comunità Europea e fin dal 1977 (legge 791) è stata recepita in Italia. Con la modifica CEE 93/68 si è estesa la possibilità della marcatura CE anche per la Direttiva Basa Tensione, marcatura facoltativa dal 1/1/95 ed obbligatoria dal 1/1/97.
La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336), recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 476, prescrive l'obbligo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, affinchè possano essere immesse nel mercato comunitario, di soddisfare ai requisiti seguenti:
a) i disturbi elettromagnetici da esse generati devono essere limitati ad un livello che permetta agli altri apparecchi radio e di telecomunicazione di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) devono avere un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
Tale Direttiva è entrata in vigore in modo cogente dal 1/1/96.
Per entrambe le direttive si applica il cosiddetto modulo A di certificazione (Approccio Modulare secondo Decisioni del Consiglio 90/683/CEE del 13 dicembre 1990 e 93/465/CE del 22 luglio 1993 concernenti "i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica"). In pratica il fabbricante deve accertare e dichiarare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o a sua scelta, alle norme armonizzate applicabili, provandolo con l'allestimento di un "fascicolo tecnico della costruzione". Quest'ultimo può comprendere le informazioni sulla progettazione, la costruzione ed il funzionamento del prodotto e comprenderne una descrizione generale che includa, anche per le varianti, i disegni e gli schemi di progettazione e costruzione, i risultati dell'analisi dei rischi applicabili, con un elenco delle norme e delle soluzioni alternative adottate per soddisfare i requisiti essenziali, quelli dei calcoli, delle prove e dei controlli, le istruzioni per l'uso. Inoltre il fabbricante deve assicurare di aver preso le misure necessarie perchè il processo di fabbricazione sia tale da rendere e da mantenere il prodotto conforme alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva applicabili.
A questo punto il fabbricante può apporre la marcatura CE sul suo prodotto ed immetterlo sul mercato.
Riassumendo la procedura di marcatura CE consiste nelle seguenti operazioni:
• Stesura del fascicolo tecnico complessivo, comprendente:
1) le prove richieste per la certificazione..
2) tutta la documentazione tecnica del prodotto
3) allestimento di un criterio di controllo e mantenimento della conformità di tutti i prodotti al capostipite provato.
• Archiviazione del Fascicolo Tecnico a disposizione delle Autorità competenti per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto immesso sul mercato .
• Redazione da parte del fabbricante per ciascun modello della "Dichiarazione Europea di conformità" sulla base delle prove eseguite.
• Apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE.
Il marchio CE deve essere applicato su tutti i prodotti immessi sul mercato (sulla carcassa dello stesso e se questo non fosse possibile sul manuale d'uso o, in ultima analisi, sul certificato di garanzia).
Come si vede da questo quadro, malgrado il modulo A di certificazione non richieda l'intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece obbligatoria l'effettuazione delle prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed imparziale come è un organismo notificato che disponga delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado di effettuare le prove richieste. In particolare il centro CETACE è organismo notificato a livello europeo dal Ministero dell'Industria per la Direttiva Macchine e per la Direttiva Bassa Tensione, ed è pertanto autorizzato a rilasciare certificati di conformità su apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè su dispositivi di sicurezza (es. dispositivi elettrosensibili, blocchi logici per dispositivi a due mani, schermi logici automatici).
Va ricordato a tale proposito come l'attestazione di conformità di parte terza possa risolvere annose dispute contrattuali incentrate sulla dichiarazione di conformità; inoltre i prodotti certificati possono usufruire di premi particolarmente vantaggiosi nella stesura delle polizze assicurative "R.C. Prodotti".
LE SANZIONI
Le sanzioni come previste dal D.Lgs 615/96 riguardano chiunque immetta sul mercato, commercializzi all’ingrosso o al dettaglio, distribuisca o installi apparecchi non conformi ai requisiti (pagamento di una somma da lire 8 milioni a 48 milioni ed una somma da lire quarantamila a lire 200.000 per ciascun apparecchio) oppure apparecchi conformi ma sprovvisti della marcatura CE o del corredo delle relative attestazioni (pagamento di una somma da lire 4 milioni a 24 milioni ed una somma da lire 20.000 a lire 120.000 per ciascun apparecchio). Inoltre sono previste sanzioni da lire 5 milioni a lire 30 milioni anche per chiunque promuova pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni della direttiva.
Nel caso in cui vengano immessi sul mercato apparecchi che non soddisfano i requisiti stabiliti, oppure risultino privi di attestazione di conformità, questi vengono dapprima sequestrati quindi, se entro sei mesi non si provvede alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato, scatta la confisca (come previsto dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981).
Anche per gli utilizzatori finali sono previste sanzioni da 50.000 lire a 300.000 se gli apparecchi acquistati sono privi di marcatura CE o se vengono modificati in modo tale da non soddisfare i requisiti essenziali.
CETACE (Centro Taratura e Certificazione) attivo da tempo nel settore delle prove di conformità dei prodotti alle norme tecniche di applicazione della direttiva Bassa Tensione e della Direttiva Macchine esegue anche prove emc. In particolare possono essere eseguite prove di armoniche, flicker, misure di tensione di disturbo, prove di perdite di inserzione sugli apparecchi di illuminazione, prove di immunità ai burst ed alle scariche elettrostatiche. Le prove non direttamente eseguite vengono commissionate a laboratori di provata esperienza e competenza. Inoltre CETACE, in quanto riconosciuto Centro Informativo IMQ, può fornire tutte le indicazioni sulle procedure di certificazione, i servizi IMQ (Organismo Competente per la Direttiva compatibilità elettromagnetica), le modalità di applicazione delle procedure di estensione mediante fascicoli tecnici.
VI INVITIAMO A NON SOTTOVALUTARE IL FENOMENO ED INFORMARE IL VOSTRO EVENTUALE ACQUIRENTE . CHE MULTATO PER L'ACQUISTO POTREBBE RIVALERSI SUL VOSTRO PUNTO VENDITA CON RELATIVE CONSEQUENZE LEGALI , LA STESSA INFORMAZIONE LA POTETE UTILIZZARE PER VALORIZZARE I VOSTRI PRODOTTI ( MARCATURA CE - GARANZIA - QUALITA') RISPETTO ALLA IMPORTAZIONE SELVAGGIA CHE STIAMO VIVENDO NEL NOSTRO SETTORE , INOLTRE DIVERSE AZIENDE DEL SETTORE HANNO PRESENTATO ESPOSTI AL MINISTERO COMPETENTE ED ALLA POLIZIA POSTALE PER COMBATTERE IL FENOMENO ILLEGALE .